Rimborso delle somme restituite e non dedotte
I soggetti che hanno restituito al soggetto erogatore somme assoggettate a tassazione in anni precedenti, e non dedotte nell’anno in cui è avvenuta la restituzione, possono alternativamente:
- dedurre dette somme dal reddito complessivo negli anni successivi;
- chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente alle somme restituite e non dedotte, secondo le modalità fissate da un apposito Decreto, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento, riguardo il Rimborso delle somme restituite e non dedotte.
Distinti saluti