Rimborso delle somme restituite e non dedotte

I soggetti che hanno restituito al soggetto erogatore somme assoggettate a tassazione in anni precedenti, e non dedotte nell’anno in cui è avvenuta la restituzione, possono alternativamente:

  • dedurre dette somme dal reddito complessivo negli anni successivi;
  • chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente alle somme restituite e non dedotte, secondo le modalità fissate da un apposito Decreto, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento, riguardo il Rimborso delle somme restituite e non dedotte.

Distinti saluti