Sgravio contributivo assunzioni Garanzia Giovani – 2017

Il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394 del 2.12. 2016 prevede un nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori registrati al Programma GARANZIA GIOVANI. L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, con uno sgravio contributivo fino a 8.060,00 euro annui.

Più in dettaglio, in cosa consiste questo sgravio?

L’incentivo consiste in uno sgravio contributivo in caso di assunzione di giovani registrati al  “Programma Garanzia Giovani”, quindi di età compresa tra i 16 e i 29 anni, cosiddetti NEET   e precedentemente  non inseriti in un percorso di studi o formazione.  L’incentivo spetta:

  • per le assunzioni a tempo determinato – anche a scopo di somministrazione – di durata pari o superiore a sei mesi
  • per le assunzioni – anche a scopo di somministrazione – a tempo indeterminato.
  • per le assunzioni con contratti di apprendistato professionalizzante.
  • per i rapporti di lavoro subordinato instaurati associandosi ad una cooperativa di lavoro.

effettuate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017 nel territorio nazionale, con l’eccezione della Provincia Autonoma di Bolzano. Le risorse stanziate sono pari a 200 milioni di euro.

Ma quanto è l’incentivo?

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda:

  • il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 4.030,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe);
  • il 100% della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessario. Contattaci.


Cosa è la nuova IRI e come funziona?

Importante novità contenuta nella Legge di stabilità 2017 è la nuova IRI (Imposta sul Reddito d’Impresa).

Ma cosa è l’IRI?

IRI è l’imposta sul reddito d’impresa in base alla quale le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono optare per la tassazione separata del reddito d’impresa.

Questo significa, in altre parole, che il reddito d’impresa è escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e tassato separatamente con l’aliquota IRES. Ma un’ulteriore novità (importante!) è il fatto che dal 1 gennaio 2017 l’IRES è stata ridotta al 24%.

Ricapitolando, questa novità (la possibilità di optare per la nuova IRI) riguarda:

  • l’imprenditore individuale o
  • il socio di società di persone che abbiano optato per l’IRI.

Quindi cosa succede a chi “opta” per questa IRI? Succede che:

  1. il reddito d’impresa sarà tassato al 24% (ricordiamo: con la stessa aliquota prevista ai fini IRES);
  1. tutti gli altri redditi, compreso il reddito da lavoro, saranno assoggettati alla “normale” aliquota progressiva IRPEF.

Tuttavia, non è tutto oro quel che luccica! Infatti, occorre fare oculate valutazioni di convenienza e “simulare” se è più vantaggiosa la nuova opzione o la vecchia.

Anche perché (nota bene!), per espressa previsione di legge, l’opzione ha durata pari a cinque periodi d’imposta! (rinnovabile) e “deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi” (per il 2017, l’opzione IRI andrà quindi indicata in UNICO 2018!)

Per informazioni o per un calcolo di convenienza si prega, quindi, di contattare lo studio.