Novità di bilancio – Strumenti Finanziari Derivati
Il principio contabile 32 sugli strumenti finanziari derivati disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei derivati finanziari, nonché le informazioni da presentare in Nota Integrativa.
L’obbligo di rilevazione dei derivati riguarda tutti i bilanci, anche quelli redatti in forma abbreviata (art. 2435-bis), escluse solo le micro imprese.
Lo IAS 39 (Principi Contabili Internazionali) richiede la manifestazione contemporanea di tre requisiti affinché uno strumento finanziario rientri nella categoria dei derivati:
- il suo valore varia al variare dell’elemento sottostante al contratto
- non è previsto un esborso iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile ai cambiamenti dei fattori di mercato
- è regolato a una data futura.
I derivati si utilizzano per “coprirsi dai rischi” (hedging) o per scopi speculativi (es. trading!). Ma, comunque, producono dei rischi per sottoscrittore:
- rischio di default (di “fallimento”)
- rischio di consegna (l’acquirente non paga o il venditore non consegna)
- liquidità (non si riesce a chiudere la posizione aperta in precedenza)
- rischio di roll-over (è impossibile rinnovare la copertura, una volta scaduto il derivato)
- rischio sistemico
Questa novità in termini di bilancio richiederà la rilevazione, la classificazione (e valutazione!) degli stessi anche del bilancio delle piccole imprese (restano escluse le micro)!