Compensazione crediti avvocati

Compensazione crediti avvocati

La Legge di Stabilità 2016 (art. 1 commi 778-780) ha previsto, a decorrere dal 2016, la possibilità per gli avvocati ammessi al patrocinio gratuito a spese dello Stato di:

  • compensare quanto dovuto per imposte e tasse (Iva compresa), con crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato;
  • pagare i contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi, entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stesso, aumentato dell’Iva e del contributo previdenziale per gli avvocati. Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

La Legge di Stabilità demandava l’attuazione della norma con un decreto, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 15.07.2016, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.174 del 27.07.2016.

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