Invio dati spese sanitarie al sistema tessera sanitaria (STS)

L’art. 3 del D.lgs. 175/2014 ha previsto l’obbligo per i soggetti che erogano servizi di prestazioni sanitarie, di inviare al Sistema Tessera Sanitaria (c.d. STS) i relativi dati entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, ai fini della predisposizione e compilazione del modello 730/Unico precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’art. 1 comma 949 lett. a) della L. 208/2015 ha esteso tale obbligo anche alle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari non accreditate.

Con il Decreto MEF del 02.08.2016 e con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29.07.2016, sono state ridefinite le modalità di trasmissione e utilizzo dei dati ai fini del mod. 730/Unico precompilato applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2016, riproponendo le medesime modalità previste dal precedente Provvedimento del 31.07.2016, ma tenendo conto della nuova platea di soggetti tenuti alla trasmissione dei dati sanitari.

Con il successivo decreto del 1° settembre 2016, il MEF ha esteso l’obbligo di invio dei dati spese sanitarie a nuove tipologie di soggetti, quali ad esempio infermieri, psicologi, parafarmacie, veterinari ecc…

In merito alla nuova categoria di soggetti interessati il Mef ha previsto che:

  • sono confermate le modalità tecniche di utilizzo dei dati previste con il provvedimento del 29.07.2016;
  • saranno stabilite con un apposito decreto le modalità operative per la trasmissione dei dati da parte dei nuovi soggetti;
  • sono individuate le nuove tipologie di spesa interessate.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti


Il nuovo indicatore di compliance

Il 7 settembre 2016 il Mef ha annunciato l’intenzione di “abbandonare” gli studi di settore, e di introdurre un nuovo strumento basato sulla “affidabilità” del contribuente (indicatore di compliance). Lo stesso annuncio è stato effettuato dalla “Sose SpA” (Soluzioni per il Sistema Economico Spa[1]), con la news del 7.9.2016.

In particolare, in luogo degli attuali risultati, il nuovo strumento di accertamento che verrà messo a punto con gradualità.

Si tratta del c.d. indicatore di compliance, un dato sintetico che fornisce – su una scala da 1 a 10 – il grado di affidabilità del contribuente. Il contribuente che raggiungerà un elevato risultato sarà ammesso al regime premiale, che prevede l’esclusione da alcuni tipi di accertamento e una riduzione del periodo di accertabilità.

[1]  Società per Azioni costituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (88%) e dalla Banca d’Italia (12%) che svolge tutte le attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli Studi di Settore.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti


Rimborso delle somme restituite e non dedotte

I soggetti che hanno restituito al soggetto erogatore somme assoggettate a tassazione in anni precedenti, e non dedotte nell’anno in cui è avvenuta la restituzione, possono alternativamente:

  • dedurre dette somme dal reddito complessivo negli anni successivi;
  • chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente alle somme restituite e non dedotte, secondo le modalità fissate da un apposito Decreto, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento, riguardo il Rimborso delle somme restituite e non dedotte.

Distinti saluti