Nuovi soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria 2019

Nel ricordare la scadenza entro il 31 gennaio 2020 della trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (STS) dei dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2019,
la presente comunicazione per comunicare una novità: l’introduzione si Nuovi soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria 2019.

A partire dal 2016 tutte le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie sono obbligate ad inviare al Sistema TS le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti.

A seguito del riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitari, che ha determinato l’istituzione e il riconoscimento di nuovi albi e organizzazioni, quest’anno è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2019.

19 sono le nuove tipologie di soggetti, tra cui professionisti sanitari tecnici iscritti ai relativi albi, oltre che sanitari per igiene dentale, fisioterapia, logopedia, podologia, oftalmologia, neuro-psicomotricità dell’età evolutiva, terapia occupazionale, educatori professionali e assistenti sanitari, che dovranno provvedere, entro il 31 gennaio 2020, alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (STS) dei dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2019.

Ricordiamo che lo scopo di questo adempimento è quello di permettere all’Agenzia delle Entrate di inserire tali spese nelle dichiarazioni dei redditi precompilate.

Nel 2015 ha debuttato la dichiarazione dei redditi precompilata, prevista dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 175/2014 (cd. Decreto semplificazioni) in base al quale l’Agenzia delle Entrate precompila la dichiarazione utilizzando:

  • le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria;
  • i dati trasmessi da parte di soggetti terzi;
  • i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d’imposta.

Dal 2016 (modello 730/2016 – redditi 2015) nella dichiarazione precompilata sono confluiti ulteriori dati, tra cui quelli delle spese sanitarie registrate con il sistema “Tessera Sanitaria” e dei rimborsi effettuati nel periodo d’imposta precedente.

Abbiamo detto che nel 2019 è stata ampliata la platea dei soggetti che, entro il 31 Gennaio di ogni anno, sono tenuti all’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell’anno di imposta precedente alla scadenza.

Riepilogando, tutti i soggetti sono qui di seguito elencati:

Oltre ai soggetti obbligati dal 1° gennaio 2015:

¨        iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;

¨        farmacie (pubbliche e private);

¨        strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale;

¨        strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN, l’obbligo per dette strutture decorre dal 2016.

Dal 1° gennaio 2016, sono stati inseriti nel novero dei soggetti obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie anche:

¨        gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci da banco ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;

¨        gli psicologi;

¨        gli infermieri;

¨        le ostetriche/i;

¨        i tecnici sanitari di radiologia medica;

¨        gli ottici;

¨        e i veterinari per quel che riguarda le spese veterinarie.

Infine dal 1° gennaio 2019, sono tenuti all’invio dei dati di spesa sanitaria privata anche:

¨        le strutture della sanità militare;

¨        la farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;

¨        gli iscritti all’albo dei biologi.

 

Gli iscritti agli albi professionali di Psicologi, Infermieri, Ostetrici, Tecnici radiologi, Veterinari, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico ortopedico, Dietista, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale, Fisioterapista, Logopedista, Podologo, Ortottista e assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e Assistente sanitario si devono registrare al Sistema TS per accedere ai servizi a loro dedicati con le credenziali oppure con una smart card conforme allo standard CNS (carte regionali, TS-CNS).

La smart card può essere utilizzata come strumento di autenticazione dopo aver effettuato, al primo accesso, la registrazione della “carta” al Sistema TS.

Tra i servizi ai quali possono accedere c’è appunto il Servizio Spese Sanitarie, che consente di:

¨        inserire nel Sistema TS i dati delle ricevute/fatture emesse a fronte del pagamento del cittadino e i relativi documenti di rimborso;

¨        conferire la delega all’invio dei dati di spesa sanitaria ad un intermediario fiscale;

¨        prendere visione delle ricevute dei dati inviati.

Vediamo come funziona l’Accesso tramite credenziali, che è la modalità comune a tutti i soggetti.

L’accesso ai servizi tramite credenziali è consentito solo ai possessori di un Codice Identificativo (Codice Fiscale o Nickname), una Parola Chiave e il Pincode (da utilizzare per le operazioni di trasmissione telematica).

Per ricevere le credenziali il professionista sanitario deve effettuare la richiesta di credenziali al Sistema TS:

¨     La Parola Chiave, che nasce “scaduta”, è inviata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiarato;

¨     il Nickname e il Pincode sono, invece, resi disponibili nell’area autenticata sezione “Profilo Utente”.

Relativamente alle modalità di trasmissione e alle specifiche tecniche, per i nuovi soggetti obbligati (di cui al Decreto del 22.11.2019) si deve fare riferimento al decreto del MEF del 31 luglio 2015 e del 27 aprile 2018, si dovrà invece attendere un successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante della privacy, che stabilirà le modalità tecniche di utilizzo delle informazioni ricevute, da parte dell’Amministrazione finanziaria, ai fini della predisposizione della precompilata.

I dati da trasmettere

I dati da trasmettere sono sostanzialmente:

¨     quelli relativi alle spese sanitarie così come riportate sul documento fiscale (quindi, codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; data del documento fiscale che attesta la spesa; tipologia della spesa; importo della spesa);

¨     quelli relativi agli eventuali rimborsi effettuati per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

Come sopra già indicato, per effettuare l’invio dei dati è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso al STS.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti


Invio dati spese sanitarie al sistema tessera sanitaria (STS)

L’art. 3 del D.lgs. 175/2014 ha previsto l’obbligo per i soggetti che erogano servizi di prestazioni sanitarie, di inviare al Sistema Tessera Sanitaria (c.d. STS) i relativi dati entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, ai fini della predisposizione e compilazione del modello 730/Unico precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’art. 1 comma 949 lett. a) della L. 208/2015 ha esteso tale obbligo anche alle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari non accreditate.

Con il Decreto MEF del 02.08.2016 e con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29.07.2016, sono state ridefinite le modalità di trasmissione e utilizzo dei dati ai fini del mod. 730/Unico precompilato applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2016, riproponendo le medesime modalità previste dal precedente Provvedimento del 31.07.2016, ma tenendo conto della nuova platea di soggetti tenuti alla trasmissione dei dati sanitari.

Con il successivo decreto del 1° settembre 2016, il MEF ha esteso l’obbligo di invio dei dati spese sanitarie a nuove tipologie di soggetti, quali ad esempio infermieri, psicologi, parafarmacie, veterinari ecc…

In merito alla nuova categoria di soggetti interessati il Mef ha previsto che:

  • sono confermate le modalità tecniche di utilizzo dei dati previste con il provvedimento del 29.07.2016;
  • saranno stabilite con un apposito decreto le modalità operative per la trasmissione dei dati da parte dei nuovi soggetti;
  • sono individuate le nuove tipologie di spesa interessate.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti