VIES, ESTEROMETRO, IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2020

VIES: novità dal 1° gennaio 2020

Dal 1° gennaio 2020 l’iscrizione del soggetto passivo IVA nell’archivio VIES diventerà una condizione sostanziale per l’applicazione della non imponibilità IVA nelle operazioni intracomunitarie.

COS’È IL VIES  

Il VIES (VAT Information Exchange System) è un sistema di scambio automatico di informazioni fra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri UE e consente alle Amministrazioni finanziarie di monitorare le operazioni intracomunitarie e i soggetti che le eseguono e agli operatori di verificare il numero identificativo IVA delle controparti comunitarie.

Infatti, i soggetti che effettuano scambi commerciali in ambito comunitario sono tenuti a richiedere:

  1. L’attribuzione di un codice IVA alle amministrazioni nazionali
  2. L’inserimento di tale codice nella banca dati VIES.

SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE AL VIES

In generale, sono obbligati all’iscrizione al VIES i soggetti passivi IVA che intendono effettuare operazioni intracomunitarie.

Si precisa che l’iscrizione al VIES riguarda ma anche coloro che effettuano o ricevono prestazioni di servizi intracomunitarie soggette ad IVA nel Paese di destinazione.

 

Altre novità importanti DAL 1° gennaio 2020:

In sede di conversione in legge del D.L. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020) è stato previsto che:

  • l’esterometro passa da una periodicità di presentazione mensile a trimestrale;
  • l’imposta di bollo (dovuta sulle fatture elettroniche) qualora l’importo annuale dovuto sia inferiore a 1.000 € passa da una periodicità di pagamento trimestrale a semestrale (16 giugno e 16 dicembre).

 

Per info o approfondimenti lo studio resta a disposizione.

 


Nuovi soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria 2019

Nel ricordare la scadenza entro il 31 gennaio 2020 della trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (STS) dei dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2019,
la presente comunicazione per comunicare una novità: l’introduzione si Nuovi soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria 2019.

A partire dal 2016 tutte le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie sono obbligate ad inviare al Sistema TS le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti.

A seguito del riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitari, che ha determinato l’istituzione e il riconoscimento di nuovi albi e organizzazioni, quest’anno è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2019.

19 sono le nuove tipologie di soggetti, tra cui professionisti sanitari tecnici iscritti ai relativi albi, oltre che sanitari per igiene dentale, fisioterapia, logopedia, podologia, oftalmologia, neuro-psicomotricità dell’età evolutiva, terapia occupazionale, educatori professionali e assistenti sanitari, che dovranno provvedere, entro il 31 gennaio 2020, alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (STS) dei dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2019.

Ricordiamo che lo scopo di questo adempimento è quello di permettere all’Agenzia delle Entrate di inserire tali spese nelle dichiarazioni dei redditi precompilate.

Nel 2015 ha debuttato la dichiarazione dei redditi precompilata, prevista dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 175/2014 (cd. Decreto semplificazioni) in base al quale l’Agenzia delle Entrate precompila la dichiarazione utilizzando:

  • le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria;
  • i dati trasmessi da parte di soggetti terzi;
  • i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d’imposta.

Dal 2016 (modello 730/2016 – redditi 2015) nella dichiarazione precompilata sono confluiti ulteriori dati, tra cui quelli delle spese sanitarie registrate con il sistema “Tessera Sanitaria” e dei rimborsi effettuati nel periodo d’imposta precedente.

Abbiamo detto che nel 2019 è stata ampliata la platea dei soggetti che, entro il 31 Gennaio di ogni anno, sono tenuti all’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell’anno di imposta precedente alla scadenza.

Riepilogando, tutti i soggetti sono qui di seguito elencati:

Oltre ai soggetti obbligati dal 1° gennaio 2015:

¨        iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;

¨        farmacie (pubbliche e private);

¨        strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale;

¨        strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN, l’obbligo per dette strutture decorre dal 2016.

Dal 1° gennaio 2016, sono stati inseriti nel novero dei soggetti obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie anche:

¨        gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci da banco ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;

¨        gli psicologi;

¨        gli infermieri;

¨        le ostetriche/i;

¨        i tecnici sanitari di radiologia medica;

¨        gli ottici;

¨        e i veterinari per quel che riguarda le spese veterinarie.

Infine dal 1° gennaio 2019, sono tenuti all’invio dei dati di spesa sanitaria privata anche:

¨        le strutture della sanità militare;

¨        la farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

¨        gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;

¨        gli iscritti all’albo dei biologi.

 

Gli iscritti agli albi professionali di Psicologi, Infermieri, Ostetrici, Tecnici radiologi, Veterinari, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico ortopedico, Dietista, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale, Fisioterapista, Logopedista, Podologo, Ortottista e assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e Assistente sanitario si devono registrare al Sistema TS per accedere ai servizi a loro dedicati con le credenziali oppure con una smart card conforme allo standard CNS (carte regionali, TS-CNS).

La smart card può essere utilizzata come strumento di autenticazione dopo aver effettuato, al primo accesso, la registrazione della “carta” al Sistema TS.

Tra i servizi ai quali possono accedere c’è appunto il Servizio Spese Sanitarie, che consente di:

¨        inserire nel Sistema TS i dati delle ricevute/fatture emesse a fronte del pagamento del cittadino e i relativi documenti di rimborso;

¨        conferire la delega all’invio dei dati di spesa sanitaria ad un intermediario fiscale;

¨        prendere visione delle ricevute dei dati inviati.

Vediamo come funziona l’Accesso tramite credenziali, che è la modalità comune a tutti i soggetti.

L’accesso ai servizi tramite credenziali è consentito solo ai possessori di un Codice Identificativo (Codice Fiscale o Nickname), una Parola Chiave e il Pincode (da utilizzare per le operazioni di trasmissione telematica).

Per ricevere le credenziali il professionista sanitario deve effettuare la richiesta di credenziali al Sistema TS:

¨     La Parola Chiave, che nasce “scaduta”, è inviata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiarato;

¨     il Nickname e il Pincode sono, invece, resi disponibili nell’area autenticata sezione “Profilo Utente”.

Relativamente alle modalità di trasmissione e alle specifiche tecniche, per i nuovi soggetti obbligati (di cui al Decreto del 22.11.2019) si deve fare riferimento al decreto del MEF del 31 luglio 2015 e del 27 aprile 2018, si dovrà invece attendere un successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante della privacy, che stabilirà le modalità tecniche di utilizzo delle informazioni ricevute, da parte dell’Amministrazione finanziaria, ai fini della predisposizione della precompilata.

I dati da trasmettere

I dati da trasmettere sono sostanzialmente:

¨     quelli relativi alle spese sanitarie così come riportate sul documento fiscale (quindi, codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; data del documento fiscale che attesta la spesa; tipologia della spesa; importo della spesa);

¨     quelli relativi agli eventuali rimborsi effettuati per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

Come sopra già indicato, per effettuare l’invio dei dati è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso al STS.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti


SALDO IMU E TASI 2019 IN SCADENZA IL 16 DICEMBRE 2019

Il 16 dicembre scade il termine di pagamento del saldo dell’IMU e della TASI 2019. Per calcolare l’ammontare dovuto occorre visionare le delibere comunali che risultano pubblicate sul sito internet del MEF entro il 28.10.2019.

In questa scheda vediamo il riepilogo di questa disciplina.

 

IMU TASI: SALDO 2019
SCADENZA IMU TASI PER IL 2019 IMUTASI vanno versata in due rate:

¨        la prima, entro il 16.6, a titolo di acconto, utilizzando l’aliquota e le detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente;

¨        la seconda, entro il 16.12, a titolo di saldo, sulla base delle delibere e regolamenti pubblicati dal Comune alla data del 28.10 di ciascun anno sul sito Internet del MEF. In caso di mancata pubblicazione delle suddette delibere/regolamenti entro il 28.10 “si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti


Superammortamento – Studio Spione Commercialista Latina

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 145/E del 24 novembre 2017, ha chiarito con quali modalità va applicata l’agevolazione del superammortamento con riferimento ai beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 516,46 euro.

In particolare secondo l’Agenzia delle Entrate per tali beni il costo va dedotto integralmente nell’esercizio di sostenimento ovvero in base al coefficiente di ammortamento qualora il contribuente scelga di ammortizzare il costo in più esercizi.

Per info contattare lo Studio Spione Commercialista Latina

TEL. 0773.472355

Contatti: Studio Spione Contattaci!

email: info@studiospionecommercialista.com

 


Novità di bilancio –  Strumenti Finanziari Derivati

Il principio contabile 32 sugli strumenti finanziari derivati disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei derivati finanziari, nonché le informazioni da presentare in Nota Integrativa.
L’obbligo di rilevazione dei derivati riguarda tutti i bilanci, anche quelli redatti in forma abbreviata (art. 2435-bis), escluse solo le micro imprese.

Lo IAS 39 (Principi Contabili Internazionali) richiede la manifestazione contemporanea di tre requisiti affinché uno strumento finanziario rientri nella categoria dei derivati:

  • il suo valore varia al variare dell’elemento sottostante al contratto
  • non è previsto un esborso iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile ai cambiamenti dei fattori di mercato
  • è regolato a una data futura.

I derivati si utilizzano per “coprirsi dai rischi” (hedging) o per scopi speculativi (es. trading!). Ma, comunque, producono dei rischi per sottoscrittore:

  • rischio di default (di “fallimento”)
  • rischio di consegna (l’acquirente non paga o il venditore non consegna)
  • liquidità (non si riesce a chiudere la posizione aperta in precedenza)
  • rischio di roll-over (è impossibile rinnovare la copertura, una volta scaduto il derivato)
  • rischio sistemico

Questa novità in termini di bilancio richiederà la rilevazione, la classificazione (e valutazione!) degli stessi anche del bilancio delle piccole imprese (restano escluse le micro)!


Assegnazione beni ai soci chiarimenti circolare 37/E

La Legge di Stabilità 2016 (art. 1 commi da 115 a 120 L. 208/2015) ha introdotto:

  • l’assegnazione/cessione agevolata di beni ai soci, e la trasformazione agevolata in società semplice;
  • l’estromissione agevolata dell’immobile strumentale da parte dell’imprenditore individuale.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito offrendo importanti chiarimenti, dapprima con la Circolare 26/E del 01.06.2016, e infine con la Circolare 37/E del 16.09.2016.

Si ricorda, inoltre, che con la Risoluzione 73/E del 13.09.2016 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta sostitutiva.

La scadenza fissata per tali procedure è rimasta il 30 settembre, sebbene fosse stata auspicata una proroga. Attualmente la stampa specializzata preannuncia una riapertura con la Legge di Bilancio 2017.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti


Novità introdotte con la Legge Europea 2015-2016

Con la pubblicazione sulla G.U. 8.7.2016, n. 158 della Legge n. 122/2016, c.d. “Legge Europea 2015 – 2016”, contenente una serie di disposizioni per l’adeguamento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE, sono stata introdotte alcune novità di carattere fiscale.

Tra le più significative vi sono ad esempio le modifiche alla tassazione delle vincite da gioco, alle aliquote IVA applicabili a taluni beni e la revisione del regime applicabile agli acquisti di tartufi di raccoglitori occasionali.

Tale legge è entrata in vigore il 23.7.16 (quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale); tuttavia, per alcune disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti


Reverse charge – novità

Recentemente vi sono state importanti modifiche alla disciplina del reverse charge:

  • dal 2.5.2016 il meccanismo del reverse charge è stato esteso alle cessioni di console da gioco, tablet TP e laptop;
  • con la Legge di Stabilità 2016 è stata introdotta una nuova ipotesi di applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate ai consorzi aggiudicatari di commesse pubbliche tenuti all’applicazione dello split payment.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito a tali modifiche con la Circolare 20/E del 18.05.2016, e con la Circolare 21/E del 25.05.2016.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti


Compensazione crediti avvocati

La Legge di Stabilità 2016 (art. 1 commi 778-780) ha previsto, a decorrere dal 2016, la possibilità per gli avvocati ammessi al patrocinio gratuito a spese dello Stato di:

  • compensare quanto dovuto per imposte e tasse (Iva compresa), con crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato;
  • pagare i contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi, entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stesso, aumentato dell’Iva e del contributo previdenziale per gli avvocati. Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

La Legge di Stabilità demandava l’attuazione della norma con un decreto, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 15.07.2016, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.174 del 27.07.2016.


Data certa sui documenti

Spesso è necessario attribuire ad un documento la c.d. “data certa”, ossia la certezza e la prova che lo stesso è stato formato in un dato momento (giorno, mese e anno), ciò al fine di renderlo opponibile a terzi, superando così qualsiasi contestazione.

Un modo agevole di dare “data certa” era quello di recarsi presso un Ufficio postale e farsi apporre un timbro al documento.

Tuttavia, dal 1° aprile 2016 non è più possibile rivolgersi all’Ufficio postale per l’apposizione del timbro. Con una specifica Circolare “interna” (non disponibile) le Poste Italiane SpA hanno comunicato ai vari Uffici che a partire dall’1.4.2016 non è più possibile erogare presso gli stessi il servizio “data certa”.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti