Indicazione in Unico 2016 delle modalità di conservazione dei documenti fiscali
Dal 31.3.2015 è obbligatoria l’emissione della fattura elettronica nei confronti dell’Amministrazione Pubblica e locale. L’emissione elettronica comporta anche l’obbligo di conservazione elettronica del documento.
In caso di emissione di anche solo una fattura elettronica, con conseguente relativa conservazione elettronica, è necessario darne evidenza nel modello Unico, al quadro RS.
La fattispecie, che potrebbe sembrare alquanto inusuale, in realtà non lo è. I casi di fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione sono più diffusi di quanto si creda, basti pensare per esempio al geometra che predispone una perizia per un Comune, o un avvocato che difende un ente pubblico o un’impresa edile.
Nel modello Unico 2016, relativo al periodo d’imposta 2015, occorre dare evidenza dell’eventuale conservazione elettronica avvenuta nel 2015.
Si ricorda che il termine ultimo di conservazione, entrato a regime con il Dm 17.06.2014 in vigore dal 27.06.2014, è fissato in 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento, che per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare è il 30.12 dell’anno successivo.